Con la Ris. n. 6/2020 pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate amplia significativamente la portata della moratoria da sanzioni prevista nell'ambito del "regime transitorio" (primi 6 mesi dall'introduzione dell'obbligo di corrispettivi telematici, per il singolo esercente), disponendo che:
Come noto, il co. 6-ter dell’art. 2 D.lgs 127/2015:
Tale regime di favore ha sostanzialmente previsto quanto segue:
nell'unico presupposto che la liquidazione periodica dell'Iva risulti correttamente effettuata (in tale periodo permane l'obbligo di compilazione del Registro dei corrispettivi cartaceo).
Naturalmente rimangono applicabili anche le procedure alternative "a regime": emissione della fattura immediata (da trasmettere nei 12 giorni successivi) o certificazione tramite la "procedura Web" (con trasmissione immediata del singolo corrispettivo, tramite la app messa a disposizione dall'Agenzia).
Sulla scorta di tali presupposti, l'Agenzia Entrate ha inviato delle lettere di compliance agli esercenti per i quali era emersa una apparente anomalia: non è stata effettuata alcuna trasmissione dei dati dei corrispettivi del periodo luglio-novembre 2019, pur avendo il contribuente indicato nel mod. Iva 2019 un volume d'affari superiore ad €. 400.000 e un'attività svolta nei confronti di privati nel quadro VT. Tale lettera invitava il contribuente a valutare il ravvedimento operoso, senza tuttavia specificare il regime sanzionatorio applicabile.
Con la recente Ris. 6 del 10/02/2020 l'Agenzia delle Entrate opera una vera e propria "apertura" nei confronti dei contribuenti che si trovano ad aver commesso delle violazioni in relazione alla trasmissione dei corrispettivi nel regime transitorio.
In particolare l'Agenzia chiarisce che:
L'Agenzia conclude che le sanzioni saranno applicate solo in caso:
Esempio: l'esercente Mario Rossi (vol. d'ffari 2018 > €. 400.000) dal 1/07/2019 al 31/12/2019 ha regolarmente emesso gli scontrini di cassa (annotandoli su registro dei corrispettivi e liquidando correttamente l'Iva a debito mensile), dimenticandosi, tuttavia, di effettuare l'upload dei dati nella propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle entrate: potrà procedervi entro il 30/04/2020, senza applicazione di alcuna sanzione (che potranno scattare solo ove procede all'adempimento dal 1/05/2020 o non vi proceda affatto).
Al contrario non potrà sanare l'eventuale omessa/tardiva emanazione di alcuni corrispettivi.
CONCLUSIONE
Premesso che appare poco inidoneo riservare a una "risoluzione" un aspetto così delicato, ciònondimeno si tratta di una precisazione a favore dei contribuenti, da molti di questi attesa in modo fremente.
L'Agenzia giunge alle precedenti conclusioni facendo riferimento (oltre alla precedente CM 15/2019 che, tuttavia, nulla lasciava trasparire nel merito) all'art. 10 "Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente" della L. 212/200, cd. Statuto del contribuente (con ogni probabilità il riferimento è al co. 3 il quale dispone che le sanzioni non vadano irrogate quando la violazione "si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta", per quanto l'omessa trasmissione telematica non possa considerarsi violazione formale).
Rimane il dubbio se alle medesime conclusioni si potrà giungere per i contribuenti per i quali il regime transitorio è decorso dallo scorso 1/01/2020 (vol. d'aff. 2018 < €. 400.000); potranno anch'essi procedere correttamente agli adempimenti nel semestre, effettuando l'upload dei dati degli scontrini/ricevute fiscali sul sito dell'Agenzia entro il termine della dichiarazione Iva per l'anno 2020 (cioè entro il 30/04/2021) senza applicazione di sanzioni?