In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'art. 13 dei d.lgs. n. 471 del 1997, ratione temporis applicabile, opera anche per il caso di superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili, equivalendo esso al mancato versamento di parte del tributo (quella eccedente rispetto al detto limite) che, al pari di quanto accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti, comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio.
In altri termini il superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste rendendo legittima la sanzione per omesso versamento.
Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza 26926 del 22 ottobre 2019 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate nei confronti di una società.