Tra i soggetti, di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, tenuti all’invio dei corrispettivi elettronici, vi sono anche i soggetti che effettuano prestazioni di servizi in luoghi aperti al pubblico.
Ad esempio le attività artigianali rivolte al pubblico, quali, le parrucchiere, le estetiste, gli idraulici, ecc.
Si tratta di soggetti che generalmente certificano i propri corrispettivi mediante emissione di ricevuta fiscale. Dal 01.01.2020 tale modalità non potrà più essere utilizzata.