Anche a seguito dell’introduzione dell’obbligo di invio telematico dei corrispettivi in caso di reso dei beni acquistati, le procedure da seguire ai fini dell’imposta sul valore aggiunto rimangono quelle descritte nelle risoluzioni nn. 154/2001 e 219/2003.
In sostanza, sono garantite le informazioni desumibili dal contenuto della fattura e della nota di variazione (articoli 21 e 26 del Dpr n. 633/1972).