Col ravvedimento parziale il contribuente regolarizza solo parte dei carenti/omessi versamenti, procedendo a determinare sanzioni ed interessi limitatamente alla quota parte del debito versata.
Secondo la Cassazione ciò non è previsto nel sistema normativo attuale, a differenza di quanto messo in più occasioni dall’Agenzia delle Entrate (RM 67/2011, CM 27/2013 e 42/2016).
A chiarirlo è la sentenza n. 22330 del 13/09/2018. L’interprete delle leggi, peraltro: