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Fisco passo per passo 09/08/2018

Via libera al decreto per la lotta all'elusione fiscale e per il trattamento iva dei buoni corrispettivo

Via libera al decreto per la lotta all'elusione fiscale e per il trattamento iva dei buoni corrispettivo

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi l’8 agosto 2018 a Palazzo Chigi, ha approvato diversi decreti legislativi di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria. Tra gli altri, è stato dato il via libera, in esame preliminare, a due decreti che attuano quanto previsto dalla legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 163/2017) in materia di:

  • lotta all'elusione fiscale e
  • trattamento Iva dei buoni corrispettivo.


LOTTA ALL'ELUSIONE FISCALE - Il decreto legislativo, in merito alla lotta all’elusione fiscale, approvato l’8 agosto scorso attua nella normativa nazionale la legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea) al fine di recepire la direttiva (UE) 2016/1164, del Consiglio del 12 luglio 2016, recante “norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (cd. ATAD 1 - Anti Tax Avoidance Directive), come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952, del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi (cd. ATAD 2)”.

La direttiva "Atad 1", con l'obiettivo di prevenire e scoraggiare pratiche di elusione fiscale e, quindi, di assicurare un'equa ed efficace imposizione all'interno dell'Unione, prevede l'implementazione di un approccio strategico comune per impedire la frammentazione del mercato interno e contrastare i fenomeni di disallineamento attualmente esistenti.

 

In particolare, la direttiva interviene sui seguenti profili:

  • limitazione della deducibilità degli interessi passivi, fissando una percentuale (non superiore al 30%) che sia riferita agli utili imponibili del contribuente al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (Ebitda);
  • ricorso allo strumento dell'imposizione in uscita (exit tax), in base alla quale “quando un contribuente trasferisce o attiva la propria residenza fiscale al di fuori della giurisdizione fiscale di uno Stato, detto Stato assoggetta a imposta il valore economico di qualsiasi plusvalenza creata nel suo territorio, anche se tale plusvalenza non è stata realizzata al momento dell’uscita”;
  • introduzione di una clausola generale antiabuso (general anti-abuse rule), in base alla quale nell’ambito della tassazione delle società, gli Stati membri sono tenuti a disconoscere le costruzioni “non genuine”. Tali devono essere considerate quelle poste in essere allo scopo principale di ottenere un vantaggio fiscale, dopo avere preso in esame tutte le valide ragioni economiche addotte;
  • disciplina delle società controllate estere (Controlled foreign companies - Cfc), dirette a riattribuire i redditi di una società controllata soggetta a bassa imposizione alla società madre, che diventa tassabile per i redditi che le sono stati attribuiti nello Stato in cui detiene la residenza fiscale;
  • neutralizzazione dei disallineamenti da ibridi, derivanti dalle “differenze nella qualificazione giuridica dei pagamenti o delle entità e tali differenze emergono quando i sistemi giuridici di due giurisdizioni interagiscono”.

TRATTAMENTO IVA DEI BUONI-CORRISPETTIVO – Un altro decreto legislativo approvato sempre l’8 agosto 2018, dal Consiglio dei ministri recepisce le disposizioni della legge di delegazione europea 2016-2017 finalizzate ad attuare quanto previsto dalla direttiva (Ue) 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016, che a sua volta modifica la direttiva Iva (2006/112/Ce), per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo.

La direttiva fissa la definizione di “buono”, individuato come:

uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di:

  • una cessione di beni o
  • una prestazione di servizi

e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative, distinguendo due tipologie di buoni, da cui dipende il diverso trattamento ai fini dell'IVA delle operazioni loro associate:

  • buono monouso: buono in relazione al quale il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il buono si riferisce e l'IVA dovuta su tali beni o servizi sono noti al momento dell'emissione del buono;
  • buono multiuso: buono diverso da un buono monouso. L’Iva diventa esigibile solo nel momento in cui i beni o i servizi sono ceduti o prestati. Pertanto, i trasferimenti precedenti non sono assoggettabili all’imposta.

In tal caso, il cedente dei beni o il prestatore dei servizi dovrebbe calcolare l’Iva sulla base del corrispettivo versato per il buono multiuso e, in assenza di tali informazioni, come base imponibile viene assunto il valore monetario indicato sul buono stesso o nella documentazione relativa, da cui deve essere sottratta l’Iva afferente i beni ceduti o servizi prestati.

Inoltre, il legislatore europeo ha introdotto norme specifiche per:

  • l'emissione,
  • il trasferimento e
  • il riscatto dei buoni-corrispettivo,

con l'obiettivo di evitare il verificarsi di disallineamenti tra Stati membri che possano dare luogo a fenomeni di doppia imposizione o non imposizione, e di ridurre il rischio di elusione fiscale.

Pertanto, per rispettare le regole Iva, il decreto evidenzia che il “voucher” ha l’obbligo di:

  • essere accettato come corrispettivo (o parziale corrispettivo) di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
  • indicare i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.



 

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Quadro RU dei crediti d’imposta nel Mod. Redditi 2024 – Le novità
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Dal 22/04/2024 cambiano i numeri per chiamare il call center dell’Agenzia da telefono cellulare e dall’estero. Resterà invece invariato il numero verde che si può comporre da telefono fisso (800.90.96.96).
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5x1000 per le Onlus 2024, online gli elenchi provvisori degli iscritti
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INGRESSO REGIME FORFETTARIO
Buonasera, abbiamo cliente (fisioterapista) in regime semplificato che vorrebbe passare in forfettario dal 2025. Dal 2023 è socia e amministratrice di poliambulatorio SRL al 45, insieme a suo marito (10 quote) ed altra socia (45).
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Depositario scritture contabili – Modello per comunicare la cessazione
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Fisco passo per passo 18/04/2024
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