Il Consiglio dei Ministri, riunitosi l’8 agosto 2018 a Palazzo Chigi, ha approvato diversi decreti legislativi di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria. Tra gli altri, è stato dato il via libera, in esame preliminare, a due decreti che attuano quanto previsto dalla legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 163/2017) in materia di:
LOTTA ALL'ELUSIONE FISCALE - Il decreto legislativo, in merito alla lotta all’elusione fiscale, approvato l’8 agosto scorso attua nella normativa nazionale la legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea) al fine di recepire la direttiva (UE) 2016/1164, del Consiglio del 12 luglio 2016, recante “norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (cd. ATAD 1 - Anti Tax Avoidance Directive), come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952, del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi (cd. ATAD 2)”.
La direttiva "Atad 1", con l'obiettivo di prevenire e scoraggiare pratiche di elusione fiscale e, quindi, di assicurare un'equa ed efficace imposizione all'interno dell'Unione, prevede l'implementazione di un approccio strategico comune per impedire la frammentazione del mercato interno e contrastare i fenomeni di disallineamento attualmente esistenti.
In particolare, la direttiva interviene sui seguenti profili:
TRATTAMENTO IVA DEI BUONI-CORRISPETTIVO – Un altro decreto legislativo approvato sempre l’8 agosto 2018, dal Consiglio dei ministri recepisce le disposizioni della legge di delegazione europea 2016-2017 finalizzate ad attuare quanto previsto dalla direttiva (Ue) 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016, che a sua volta modifica la direttiva Iva (2006/112/Ce), per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo.
La direttiva fissa la definizione di “buono”, individuato come:
uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di:
e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative, distinguendo due tipologie di buoni, da cui dipende il diverso trattamento ai fini dell'IVA delle operazioni loro associate:
In tal caso, il cedente dei beni o il prestatore dei servizi dovrebbe calcolare l’Iva sulla base del corrispettivo versato per il buono multiuso e, in assenza di tali informazioni, come base imponibile viene assunto il valore monetario indicato sul buono stesso o nella documentazione relativa, da cui deve essere sottratta l’Iva afferente i beni ceduti o servizi prestati.
Inoltre, il legislatore europeo ha introdotto norme specifiche per:
con l'obiettivo di evitare il verificarsi di disallineamenti tra Stati membri che possano dare luogo a fenomeni di doppia imposizione o non imposizione, e di ridurre il rischio di elusione fiscale.
Pertanto, per rispettare le regole Iva, il decreto evidenzia che il “voucher” ha l’obbligo di: