Come regole generale si prevede che le società non operative o in perdita sistematica non possono richiedere il rimborso o la compensazione dell’eccedenza del credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA, né tale eccedenza – se richiesta a rimborso - può essere oggetto di cessione. Tuttavia, come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 33/E/2016, ai fini della non applicazione della normativa sulle società di comodo, in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, il contribuente può disapplicare la disciplina delle società di comodo mediante presentazione di istanza di interpello oppure mediante autovalutazione della sussistenza delle “oggettive situazioni”, di cui deve essere data indicazione in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.