Con la risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito risposta in merito all'apposizione del visto di conformità sul ModelO Tr per le richieste di compensazione del credito IVA per importi superiori ad euro 5.000, cosi come previsto dall'articolo 3, Dl 50/2017.
I quesiti posti all'Agenzia sono stati i seguenti:
LA RISPOSTA DELL'AGENZIA il visto di conformità è obbligatorio se l'istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito Iva infrannuale è di importo superiore a 5mila euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione. Pertanto, non è possibile prendere a riferimento l'effettivo credito compensato nel trimestre (in analogia rispetto a quanto è stato detto con riguardo ai crediti emergenti dalla dichiarazione annuale). |
LA RISPOSTA DELL'AGENZIA il limite di 5mila euro annui per l'apposizione del visto di conformità va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti. |
LA RISPOSTA DELL'AGENZIA Il visto è apposto da chi tiene le scritture e predispone la dichiarazione, che può essere, oltre al professionista, anche la società di servizi posseduta in maggioranza da professionisti. La trasmissione della dichiarazione, a sua volta, è consentita, fra gli altri, alle società di servizi (come definite dal Dm 18 febbraio 1999). |