L’art. 26 TUIR (applicabile anche dalle imprese, ex art. 90 Tuir) disciplina:
1)i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti:
2)per le imposte versate sui canoni non percepiti (riconosciuti nel procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto) è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.
N.B.: ciò in considerazione della particolare tutela che viene riservata ai conduttori di unità abitative; in tal caso, infatti, la risoluzione del contratto (L. 392/78):