Il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl n. 2853 di conversione in legge del decreto-legge in materia finanziaria (cosiddetta "manovrina"), nel testo identico a quello approvato dalla Camera, evitando, così, nuovi passaggi parlamentari.
Tra le principali novità apportate dalla legge di conversione del DL 50/2017, si evidenzia quanto segue.
Split Payment
Split payment non applicabile per gli enti pubblici gestori del demanio collettivo |
necessità per i cessionari/committenti di certificare, su apposita richiesta, la loro riconducibilità tra i soggetti ai quali è applicabile la scissione dei pagamenti |
Rimborsi in conto fiscale più veloci (in 60 giorni) grazie all’erogazione diretta da parte di Equitalia |
Modifiche Iva
Introdotta una disposizione interpretativa dell’articolo 12, Dpr 633/1972 (che regola il trattamento Iva delle cessioni e prestazioni accessorie, prevedendo che alle stesse si applica il medesimo regime previsto per l’operazione principale). Viene stabilito che le disposizioni dell’articolo 12 si interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate a Iva alle aliquote ridotte del 5% (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare) e del 10% (prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito), nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti da imposta (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza).
Viene affidato a un decreto del Mef il compito di estendere le disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell’Iva (articolo 60-bis, Dpr 633/1972) anche al settore dei combustibili per autotrazione.
Regime Iva dei servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari (articolo 2-bis)
Attraverso una norma interpretativa dell’articolo 10, primo comma, numero 20, Dpr 633/1972, il regime di esenzione Iva è esteso ai servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o dagli enti per il diritto alla studio universitario regionali.