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Fisco passo per passo 15/06/2017

Le Entrate e le Dogane fanno il punto sull’approvvigionamento di prodotti energetici: le risposte ai quesiti degli operatori

Le Entrate e le Dogane fanno il punto sull’approvvigionamento di prodotti energetici: le risposte ai quesiti degli operatori

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Agenzia delle Entrate hanno fornito chiarimenti sulle procedure doganali e fiscali da mettere in atto per le operazioni di approvvigionamento di prodotti energetici rispettivamente con la risoluzione n. 69/E e 1/D del 13 giugno 2017. Le due Agenzie fiscali hanno risposto ai quesiti posti dalle associazioni di categoria in materia di “bunkeraggio”, dopo l’emanazione delle ultime risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate (risoluzioni n. 1/E e 2/E, rispettivamente del 9 e 12 gennaio 2017) e della circolare n. 25/D dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 23 dicembre 2016.

Formalità doganali da espletare per l’approvvigionamento di prodotti energetici destinati alle navi - L’art. 269 del Reg. UE n. 952/2013 (CDU) disciplina il regime doganale di esportazione applicabile alle merci unionali che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione e prevede, al par. 2, talune espresse esclusioni dall’inquadramento giuridico nel suddetto regime tra le quali le forniture di provviste di bordo a navi ed aeromobili, disponendo al riguardo una disciplina specifica. In particolare, sulla base di quanto previsto dal par. 2 lett. c) del medesimo articolo, le merci fornite come approvvigionamenti, esenti da IVA o da accise, di navi e aeromobili indipendentemente dalla loro destinazione non devono essere  vincolate al regime doganale di esportazione in quanto non riconducibili alla fattispecie regolata da tale regime. Tuttavia, al fine di fornire all’operatore economico prova dell’avvenuto approvvigionamento, ai sensi del par. 3 del medesimo articolo, è richiesto che vengano espletate le formalità concernenti la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione. Tale ultimo paragrafo riproduce sostanzialmente il contenuto dell’art. 786, par. 2, lett. b), del Reg, CEE n. 2454/93 il quale prevedeva l’utilizzo delle formalità della dichiarazione di esportazione nei casi di approvvigionamenti esenti da imposta di navi ed aeromobili, a prescindere dalla loro destinazione. La nuova formulazione ha il pregio di definire in maniera più chiara il campo di applicazione delle disposizioni, prevedendo il ricorso alla formalità della dichiarazione doganale di esportazione anche nell’ipotesi di approvvigionamento di navi ed aeromobili esente da accisa e chiarendo al tempo stesso che la norma si applica nei casi in cui sussiste la necessità di provare l’approvvigionamento. La presentazione della dichiarazione doganale, che non comporta il vincolo delle merci al regime doganale di esportazione, è quindi richiesta alle seguenti condizioni: - forniture riconosciute esenti da IVA o da accise sulla base delle rispettive norme di natura sostanziale; - necessità per il soggetto fornitore di comprovare l’avvenuto approvvigionamento. A quest’ultimo riguardo, si ritiene utile precisare che l’adempimento doganale è richiesto, in linea generale, laddove ricorrano rifornimenti esenti di prodotti energetici destinati alle navi battenti bandiera di un Paese terzo nonché alle navi battenti bandiera di un Paese UE che navigano in acque extra territoriali, ad esclusione della navigazione diretta tra porti nazionali o da un porto dello Stato verso porti dell’Unione per la quale trova piena attuazione la disciplina del DM n.225/2015. Pertanto, non va fatto ricorso all’espletamento di formalità doganali nei casi di rifornimento di carburanti esenti da accisa di navi battenti bandiera nazionale o di un Paese UE in navigazione nelle acque interne e marine comunitarie rientranti nel campo di applicazione del D.M. n.225/2015, adottato in esecuzione del punto 3 della Tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95 che recepisce, a propria volta, l’art.14, par.1, lett.c) della direttiva n.2003/96/CE del Consiglio del 27.10.2003. In tali casi, tenuto conto che la prova dell’avvenuto approvvigionamento è costituita dall’attestazione di ricezione del prodotto da parte del comandante dell’imbarcazione sul DAS emesso ai sensi dell’art.4, comma 3, e dal memorandum previsto dall'art. 7 del citato regolamento, è da ritenersi che non occorra assolvere anche alle formalità doganali di cui all’art. 269, par. 2, lett. c), CDU, essendo ritraibile la prova dell’avvenuto imbarco dei carburanti dai menzionati documenti, secondo le condizioni di consumo richiamate nel par.I della Circolare 25/D del 23.12.2016 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Trattamento applicabile, ai fini IVA, alle c.d. operazioni di bunkeraggio - A decorrere dal 1° maggio 2016 il c.d. bunkeraggio non è più considerato, ai fini doganali, un’esportazione. Ciò impedisce di attribuire alle merci fornite come approvvigionamento delle navi la qualificazione di esportazione anche ai fini IVA. In proposito, con la Risoluzione n. 1/E del 2017 è stato chiarito che coerentemente all’evoluzione normativa ai fini doganali nonché alla luce dell’orientamento della giurisprudenza europea (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 3 settembre 2015, C-526/13, Fast Bunkering) le fattispecie di bunkeraggio in argomento debbano essere ricondotte alla previsione di non imponibilità di cui all’art. 8-bis, primo comma, lett. d), del DPR n. 633 del 1972 che opera indipendentemente dalla circostanza che le predette fattispecie costituiscano esportazione agli effetti doganali. Conseguentemente, in merito al trattamento IVA applicabile alle operazioni di rifornimento di carburante a bordo delle navi - c.d. “bunkeraggio - la citata Risoluzione n. 1/E del 2017 ha precisato che la non imponibilità di cui all’art. 8- bis, primo comma, lett. d), del DPR n. 633 del 1972, in relazione alle cessioni di carburante effettuate in favore dell’armatore delle navi adibite alla navigazione in alto mare, è applicabile “anche al contestuale e concomitante trasferimento della proprietà del carburante dalla Società petrolifera all’intermediario (“trader”). Ciò, a condizione che la consegna del carburante sia effettuata dalla società petrolifera - su indicazione dell’intermediario - direttamente nel serbatoio della nave”. Il principio fondante la predetta soluzione è la rilevanza dell’operazione di bunkeraggio, oggettivamente considerata, e la circostanza fondamentale - affermata dalla giurisprudenza sovranazionale (sentenza del 3 settembre 2015, causa C- 526/13) - che i trasferimenti formali della proprietà del carburante (dalla società fornitrice al trader e da quest’ultimo all’armatore) “…siano intervenuti al più presto in concomitanza del momento in cui gli armatori delle navi adibite alla navigazione in alto mare sono stati autorizzati a disporre di tali beni, di fatto, come se ne fossero i proprietari”. Ciò posto, si è dell’avviso che il predetto regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis del DPR n. 633 del 1972 sia applicabile anche nell’ipotesi particolare in cui la consegna del carburante direttamente a bordo della nave dell’armatore 4 avvenga mediante l’intervento di due trader. Ciò, a condizione che il trasferimento della proprietà del carburante fra trader sia contestuale e concomitante al caricamento dello stesso direttamente a bordo della nave da parte del fornitore e sempre che la cessione fra trader non contempli, in alcun momento, la disponibilità materiale del carburante da parte di quest’ultimi. Si ribadisce, infine, quanto precisato dalla menzionata Risoluzione n. 1/E del 2017 circa la necessità che, ove l’intermediario sia un operatore economico non stabilito nel territorio nazionale, lo stesso dovrà, ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972, identificarsi, ai fini IVA, ai sensi dell’art. 35-ter del DPR n. 633 del 1972, ovvero (se extra-UE) nominare un rappresentante fiscale, nei casi in cui il cessionario (trader o armatore) sia un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato. Al riguardo, si precisa che la predetta identificazione non è obbligatoria laddove il trader (operatore economico non stabilito nel territorio nazionale) formalmente proprietario del bene, ancorché non lo detenga materialmente, ceda il carburante ad un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato. In tali casi, infatti, torna applicabile l’art. 17, secondo comma del DPR n. 633 del 1972, secondo cui “Gli obblighi relativi alle cessioni di beni (…) effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (…) sono adempiuti dai cessionari”. In quest’ultima evenienza, tuttavia, l’operazione effettuata dal trader (non identificato) non concorrerà alla formazione del c.d. plafond ossia non consentirà la facoltà di acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi della lettera c) del primo comma dell’art. 8 del DPR n. 633 del 1972. Il beneficio fiscale della non imponibilità IVA sulla cessione di carburante effettuata dalla società petrolifera all’armatore, viene applicato anche a quella effettuata nei confronti dell’intermediario ovvero tra intermediari a condizione che la consegna del carburante sia effettuata direttamente dalla società petrolifera e che la prova di tale approvvigionamento sia fornita attraverso l’espletamento delle modalità precisate al precedente punto 1). Inoltre, con la Risoluzione n.2/E del 12 gennaio 2017 è stata definita la nozione di “ navi adibite alla navigazione in alto mare” richiesta per l’applicazione della non imponibilità IVA prevista dall’art. 8 bis lett.a) del DPR 633/72, in ordine alle cessioni di navi destinate ad attività commerciali. In primo luogo, viene chiarito che per “alto mare” deve farsi riferimento a quella parte di mare che eccede il limite massimo di 12 miglia nautiche misurate a partire dalle linee di base previste dal diritto internazionale del mare (articolo 3 della Convenzione sui diritti del mare firmata a Montego Bay il 10.12.1982). In secondo luogo, quale condizione richiesta per accedere al beneficio fiscale, viene prescritto un criterio collegato all’effettivo e prevalente utilizzo della nave  in alto mare come sopra definito, criterio ritenuto soddisfatto qualora la nave sia stata impiegata in misura superiore al 70% in viaggi in alto mare con riferimento all’attività effettuata nell’anno precedente, risultando pertanto non sufficiente soddisfare criteri oggettivi quali la lunghezza e la stazza della nave per la qualificazione della stessa come adibita alla navigazione in alto mare. Viene, inoltre, stabilita l’applicazione in via anticipata del regime di non imponibilità IVA nei casi di nave in costruzione o che non ha ancora effettuato viaggi in alto mare, sulla base di una dichiarazione resa dall’armatore da cui emerga la volontà di utilizzare la nave in alto mare, una volta ultimata la sua costruzione. In analogia a quanto previsto per le navi in costruzione, si ritiene che il criterio di applicazione anticipata del beneficio fiscale possa essere utilizzato anche nelle operazioni di importazioni di navi commerciali adibite alla navigazione in alto mare, incluse le unità adibite ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio, consentendo all’importatore di non pagare l’IVA al momento dell’espletamento delle formalità doganali, subordinatamente alla presentazione di una dichiarazione dell’armatore di destinare la nave almeno per il 70% in viaggi in alto mare

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Bonus investimenti nel modello REDITI 2024
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Fisco passo per passo 28/03/2024
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Nella giornata di ieri si è svoltapresso la VI commissione Finanze della Camera dei deputati, l’audizione dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'Iva e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti. L’Amministrazione, in particolare, dopo aver fornito un quadro sintetico dei più importanti presidi normativi introdotti negli anni per contrastare il fenomeno delle frodi, ha illustrato le proprie iniziative finalizzate al contrasto di tali pratiche illecite.
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Dati UIF - SOS in calo
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Fisco passo per passo 28/03/2024
Pronto il modello per comunicazione cessione crediti settore turistico
Con il Provv. del 27/03/2024 (n. 163576) è stato approvato il modello per comunicare la cessione del credito d’imposta per: le imprese turistiche e dei crediti d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator Il provvedimento riguarda: il credito d’imposta ex art. art. 1 comma 1 del DL 152/2021, riconosciuto alle imprese turistiche in relazione a specifici interventi; il credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator ex art. 4 del medesimo DL. L’articolo 1 del DL 152/2021 riconosce un credito d’imposta alle imprese turistiche indicate al comma 4 del medesimo articolo, in relazione agli interventi di cui al successivo comma 5 (ad esempio, interventi di riqualificazione energetica e antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, interventi di digitalizzazione).
Fisco passo per passo 28/03/2024
Dall'Agenzia nuovi codici tributo
Con due distinte risoluzioni, la RM 17/E/2024 e la 18/E/2024, ’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo: per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai finanziatori dello sport; per restituire i crediti, costituiti dagli importi rimborsati ai sostituiti, indebitamente compensati dai sostituti d’imposta. RM 17/E/2024 - Si istituisce il codice tributo per l'utilizzo in comepnsazione dle credito d’imposta riconosciuto dal Friuli Venezia Giulia, con la legge regionale n. 26/2022, a coloro che effettuano erogazioni liberali finalizzate a supportare progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell’impiantistica sportiv.
Fisco passo per passo 28/03/2024
Commercialisti in audizione: decreto sanzioni ok, ma aspetti perfettibili
Il decreto sanzioni risponde all’esigenza, fortemente sentita da tutti gli operatori e rilevata anche dalla giurisprudenza unionale, di avviare il percorso di avvicinamento della nostra legislazione a quella degli altri Stati membri, che hanno livelli sanzionatori molto più contenuti rispetto ai nostri. Un’impostazione che condividiamo in pieno, anche se riteniamo vadano evidenziati alcuni aspetti di criticità sui quali occorrerà intervenire per la migliore e più efficace realizzazione degli obiettivi della riforma fiscale.
Fisco passo per passo 28/03/2024
CNDCEC - In pubblica consultazione i principi di attestazione dei piani di risanamento
Il Consiglio Nazionale dei commercialisti ha posto in pubblica consultazione la nuova versione dei Principi di attestazione dei piani di risanamento, documento che aggiorna e integra i contenuti della versione pubblicata nel 2021. I nuovi Principi di attestazione sono disponibili sul sito web del Consiglio Nazionale (alla sezione Documenti commissioni di studio e gruppi di lavoro – Pubblica consultazione).
Fisco passo per passo 28/03/2024
Schema DL 26/03/2024 - bonus investimenti 4.0 e credito R&S - nuova comunicazione preventiva per la fruizione
Lo schema di DL approvato nel CDM del 26/03/2024 introduce una comunicazione preventiva ai fini del monitoraggio del credito d’imposta per investimenti 4.0 e dei crediti d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione. In particolare, la nuova disposizione riguarda: i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1 commi da 1057-bis a 1058-ter della L. 178/2020; i crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’art. 1 commi 200, 201 e 202 della L. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies.
Fisco passo per passo 28/03/2024
Divieto di compensazione - ruoli scaduti pagabili tramite compensazione
Lo schema di DL approvato nel CDM del 26/03/2024 contiene delle novità sul tema del divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti, come riscritto dalla Legge di bilancio 2024. La Legge di bilancio 2024 ha introdotto importanti novità in tema di compensazioni.
Fisco passo per passo 28/03/2024
Ravvedimento speciale nuovamente esteso a tutte le annualità precedenti al 2022
Lo schema di DL approvato nel CDM del 26/03/2024 estende il ravvedimento operoso speciale alle annualità antecedenti al 2022 e, per ogni fattispecie riguardante il ravvedimento speciale. Si ricorda che l’art. 1, c. 174, Legge di bilancio 2023, dispone che, Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.
Fisco passo per passo 28/03/2024
Bonus edilizi – 04/04/2024 termine perentorio per comunicare le opzioni sulle spese 2023
Con il Provvedimento del 22/02/2024, l'Agenzia delle Entrate ha disposto il differimento: al 4/04/2024 (in luogo del 16/03/2024) del termine per l'invio della comunicazione dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura concesso dal fornitore: relativamente agli interventi detraibili riferiti a spese sostenute nel 2023 e per la cessione delle "rate residue" non fruite delle detrazioni riferite a spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022. La proroga: tanto premesso: per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un maggiore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cui trattasi; con il Provv. del 22/02/2024 si dispone che le stesse possano essere inviate entro il 4 aprile 2024, relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.
L’evoluzione della Giurisprudenza 28/03/2024
Per l’abuso del diritto il giudice deve verificare le ragioni economiche delle operazioni poste in essere
Si configura l’elusione fiscale se il risparmio d’imposta derivante dalle operazioni è illecito. Per accertare la condotta abusiva il giudice deve guardare alle ragioni economiche delle operazioni negoziali poste in essere.
Info Flash Fiscali 059 / 2427/03/2024
Cripto-attività - Plusvalenze nel Modello Redditi PF 2024
Il mod. Redditi PF 2024 ha recepito le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 in relazione ai redditi derivanti dalle cripto attività, con l’introduzione della nuova Sezione II-B.
Notizie Flash 27/03/2024
MIMIT- Min. Lavoro, verso piano di riqualificazione professionale dei lavoratori call center tim per digitalizzare PA
Si è tenuto a Palazzo Piacentini il tavolo sulla situazione dei call center Tim in outsourcing. Alla riunione, co-presieduta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, hanno partecipato le Regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Lazio, Toscana, Sardegna, il Gruppo Tim, i rappresentanti delle aziende di call center e le organizzazioni sindacali.