Con la risoluzione 68/E del 9 giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate, in considerazione delle modifiche di recente introdotte dal Decreto legge 50/2017 con le quali è stato di fatto esteso il campo d’applicazione dei canali telematici delle Entrate, prevedendo in particolare, per i soli titolari di partita Iva, l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate - F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico – qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti Iva, annuali o relativi a periodi inferiori, crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (elenco dettagliato allegato 1 della RM 68), ha provveduto a individuare i codici tributo riferibili alle differenti voci d’imposta nell’allegato 2 della Risoluzione 68/E.
Viene inoltre evidenziato che l'utilizzo dei servizi telematici non è necessario se nella delega di pagamento, i codici riportati nell’allegato 3, colonna 2, RM 68, siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici della colonna 4 dello stesso allegato 3 e cioè, in pratica, nelle ipotesi di compensazione di tipo “verticale” o “interno”, ossia con somme a credito e a debito che rientrano nella stessa tipologia d’imposta.
Il documento di prassi riporta utili esempi per chiarire meglio come comportarsi nelle diverse eventualità e come individuare le compensazioni “orizzontali” o “esterne”, che sbarrano la strada a vie telematiche alternative rispetto a quelle offerte dal Fisco.
L’Agenzia precisa, inoltre, che tra i codici non compaiono, perché non toccati dalla nuova normativa, i crediti rimborsati dai sostituti a seguito della liquidazione del 730 e il “bonus Renzi”.
Per tutti i contribuenti, poi, anche senza partita Iva, rimangono vigenti le norme secondo cui sono eseguiti: