Con la nuova normativa antiriciclaggio l’individuazione del titolare effettivo del rapporto avviene con criteri nuovi e più precisi. Gli articoli 20, 21 e 22 del decreto approvato dal Governo recepiscono il Capo III della direttiva (Informazioni sulla titolarità effettiva) e introducono sostanziali innovazioni nella normativa. In ordine al titolare effettivo, la IV direttiva contiene, sostanzialmente, la definizione recepita nel vigente decreto legislativo 231 del 2007 (riproposta, nel testo in esame, all’articolo 1, comma 2, lettera qq) prevedendo, quale elemento di novità rispetto alla direttiva 2005/60 CE, modalità più dettagliate per quanto attiene al concetto di “controllo” con riferimento al quale è possibile individuare il cd. “beneficial owner” nonché l’obbligo, imposto allo Stato membro, di provvedere affinché le società e le altre entità giuridiche, ottengano e conservino informazioni adeguate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, prevedendo adeguate modalità di conservazione delle informazioni suddette in registri centrali.