In attuazione dell'art. 1, comma 145, L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), è stato pubblicato nella GU n.56 del 8-3-2017 il DM 23.02.2017, che stabilisce modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione annuale all'Agenzia delle entrate di una rendicontazione paese per paese, da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato e un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello in cui è presentata la rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro, e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’art. 2 del citato Decreto prevede che sia la società controllante che la società controllata all’interno del gruppo multinazionale, a decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva, residente nel territorio dello Stato presenti all'Agenzia delle entrate una rendicontazione paese per paese. L’entità appartenente al gruppo chiede alla controllante capogruppo le informazioni necessarie al fine di ottemperare all'obbligo di presentazione della rendicontazione paese per paese. In caso di mancata ricezione delle informazioni, l’entità appartenente al gruppo presenta una rendicontazione paese per paese recante tutte le informazioni di cui dispone e comunica all'Agenzia delle entrate che la controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni necessarie.
La rendicontazione paese per paese con riferimento ad un gruppo multinazionale contiene:
L'Agenzia delle entrate utilizza la rendicontazione paese per paese ai fini della valutazione del rischio nella determinazione dei prezzi di trasferimento, nonché' ai fini della valutazione di altri rischi collegati all'erosione della base imponibile ed al trasferimento degli utili e, se del caso, per analisi economiche e statistiche.