L'Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato un “nuovo” modello per la presentazione delle dichiarazioni di intento da parte degli "esportatori abituali", utilizzabile a decorrere dal 01/03/2017.
Con il nuovo modello, gli operatori
- dovranno indicare, per ciascun fornitore, l'importo fino a concorrenza del quale il fornitore potrà emettere, per l’anno solare di riferimento, fatture senza applicazione dell'IVA
- rispetto al passato, quindi, il nuovo modello esclude la possibilità (più frequentemente adottata nella prassi aziendale) di indicare un utilizzo del plafond in relazione ad un periodo prefissato (con la soppressione dei campi 3 e 4 del frontespizio), dovendosi sempre fornire l’indicazione dell’importo che si intende utilizzare.
Secondo l‘Agenzia ciò le consentirà “un più puntuale monitoraggio”, potendo riscontrare in tempo reale l’importo del plafond indicato in tutte le lettere d’intento trasmesse rispetto a quello risultante dal Mod. Iva.
Certamente contribuirà a rendere meno frequenti le ipotesi di splafonamento (in particolare laddove il fornitore procedere a suddividere il plafond inizialmente disponibile tra tutti i fornitori, senza replicare il medesimo importo nei loro confronti).
Gli ulteriori chiarimenti dell’Agenzia - Al fine di chiarire taluni dubbi applicativi sollevati da alcune associazioni di categoria e relativi alla transizione dal vecchio al nuovo modello, si forniscono le seguenti indicazioni operative (RM 120/E/2016):
- il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello;
- nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel Agenzia delle entrate Direzione Centrale Accertamento periodo da” (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello;
- nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”, la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017. In tali casi, quindi, non deve essere presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello;
- l’importo da indicare nel campo 2 della sezione “dichiarazione” deve rappresentare l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell’operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d’intento. Qualora l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.