
Con l'ordinanza n. 26340 del 29 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio di base in materia di indeducibilità dell’Iva resa indetraibile in quanto connessa a fatture soggettivamente inesistenti.
Anche in caso di pagamento dell’Iva mediante adesione, l’Iva versata non può trasformarsi in un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi: l’Iva indetraibile, infatti, non rappresenta un onere inerente all’attività imprenditoriale e non può essere considerata un fattore produttivo. Il principio è in linea con la precedente Ord. n. 29596 del 24 ottobre 2023.