
L’area di stoccaggio situata all’interno di un interporto non può essere considerata immobile di pubblica utilità, poiché è destinata allo svolgimento di un’attività imprenditoriale autonoma, dotata di propria autonomia funzionale e reddituale.
Con l’ordinanza n. 21790/2025 la Corte di cassazione ribadisce un consolidato principio di diritto in tema di classamento catastale.