
L’Iva indetraibile relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, cristallizzata attraverso accordi definitivi di accertamento con adesione, non può configurare un costo deducibile ai fini delle imposte dirette, non essendo inerente all’attività produttiva.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 26340 del 29 settembre 2025, con cui ha rigettato il ricorso di una società.