La sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali, si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all’accertamento dell’imposta per cui il verdetto può essere liberamente utilizzato dal giudice. Inoltre, la nuova norma non è retroattiva.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 9157 del 7 aprile 2025, ha respinto il ricorso di una società il cui vertice era stato assolto dalle accuse di dichiarazione fraudolenta.