Il fatto che una società non sia stata costituita per finalità abusive non significa che non possa assumerle nel corso della propria esistenza. La mancanza di ragioni economicamente apprezzabili delle operazioni, diverse dall’aspettativa di benefici fiscali, rileva l’abuso del diritto.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 2284 del 31 gennaio 2025, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.