L’amministrazione finanziaria può utilizzare i conti correnti di terzi per individuare i redditi in nero della società. In presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, che ricollegano i movimenti bancari di terzi all’attività economica della società sottoposta a verifica, non è necessaria la prova dell’esistenza di un rapporto sociale di fatto o occulto del soggetto estraneo alla compagine sociale.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 32026 del 12 dicembre 2024 con cui ha rigettato il ricorso della società e dei soci avverso gli avvisi di accertamento fondati sulle indagini bancarie sui conti correnti bancari di terze persone estranee alla società.