In tema di determinazione del reddito d’impresa, la plusvalenza ottenuta dalla cessione di un bene in forza di contratto di “sale and lease back”, contratto socialmente tipico con causa finanziaria (quindi diversa da quella del contratto di vendita), è ripartita, in applicazione dell’art. 2425 bis c.c., in funzione della durata del contratto di locazione e non ai sensi dell’art. 86, comma 4 del tuir.
Lo ha stabilito la Cassazione, con ordinanza 20328 del 23 giugno 2022, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.