La sopravvenuta riduzione al 40% - per la definizione agevolata ex art. 6, comma 4-bis, D.L. n. 185 del 2008- degli oneri contributivi determina, nel bilancio della contribuente che se ne avvalga, una parziale cancellazione di passività relative a precedenti esercizi, cui corrisponde una sopravvenienza attiva (a norma dell’art. 109 T.U.I.R. certa ed oggettivamente determinabile con l’accesso al beneficio) la cui rilevanza fiscale, ex art. 88 T.U.I.R., deriva dalla deducibilità degli stessi oneri.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 8623 del 16 marzo 2022 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.