Legittima la condanna per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti quando oltre al dolo di evasione del terzo c’è anche un’altra finalità, ovvero quella di consentire all’associazione sportiva di ottenere la sponsorizzazione. Del resto la restituzione di una parte della cifra in contanti, dimostra quanto meno il dolo eventuale, ovvero l’accettazione del rischio di evasione.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8620 del 15 marzo 2022, ha respinto il ricorso della legale rappresentante di un’asd che, per avere una sponsorizzazione, aveva emesso delle fatture e poi restituito parte dei soldi in contanti, permettendo così all’interlocutore di evadere le imposte.