Legittima la sanzione per l’assunzione senza autorizzazione nei confronti del datore di lavoro che non verifica la qualità di dipendente pubblico del neoassunto, nonostante questi presenti il certificato di attribuzione della partita Iva, l’iscrizione all’albo professionale e alla relativa Cassa di previdenza. Il dipendente pubblico, infatti, non può svolgere incarichi per privati senza prima aver ottenuto l’autorizzazione della pubblica amministrazione.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza 38314 del 3 dicembre 2021, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.