L'amministrazione finanziaria non può procedere alla determinazione della plusvalenza da cessione d’azienda, esclusivamente tenendo conto della rettifica del suo valore in sede di imposta di registro. La plusvalenza accertata ai fini dell’imposta di registro, pur non assumendo automaticamente efficacia ai fini delle imposte sui redditi, può tuttavia costituire un utile elemento da utilizzare, congiuntamente ad altri elementi, per l’accertamento di un maggiore corrispettivo rispetto a quello contabilizzato, ma non può essere l’elemento fondante di tale accertamento.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 27208 del 6 ottobre 2021 con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.