La notifica dell'accertamento a mezzo posta è nulla se l'ufficio non prova che il contribuente ha ricevuto la raccomandata informativa. In particolare è onere dell'amministrazione che eccepisce l'inammissibilità del ricorso del contribuente per il decorso di 60 giorni dal perfezionamento della notificazione dell'accertamento, dimostrare la ricezione della raccomandata informativa in quanto presupposto necessario per il perfezionamento della procedura da irreperibilità relativa.
Lo sancisce la Cassazione che, con l'ordinanza n. 21020 del 22 luglio 2021, ha accolto un motivo del ricorso di un contribuente contro un accertamento a fini Irpef.