Responsabile per le sanzioni fiscali il contribuente in caso di omessa presentazione della dichiarazione anche quando il commercialista delegato non ha ottemperato in malafede. Solo ricevute false o altri artifici salvano il cliente dalla responsabilità verso l’Erario.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 11958 del 6 maggio 2021, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.