Legittima la cartella di pagamento anche se notificata alla società ammessa a concordato preventivo. L’atto del fisco, infatti, è assimilabile al mero precetto: non ricade nel divieto di azione esecutiva previsto dall’articolo 168 Lf laddove la procedura espropriativa vera e propria comincia soltanto con il pignoramento. Nessuna norma infatti impedisce all’amministrazione finanziaria di compiere le operazioni necessarie ad accertare il debito che la società in concordato ha nei confronti dell’erario.
È quanto emerge dall’ordinanza 23806 del 28 ottobre 2020 con cui la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.