Legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni conferiti in un trust dall’indagato quando sussistono elementi presuntivi tali da far ritenere che sia stato costituito a fini meramente simulatori.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 25991 del 15 settembre 2020 con cui ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di un trust.
Nel caso di specie la Cassazione (che richiama alcuni precedenti come 9229/2016 e 7442/2020) ha valorizzato i seguenti elementi:
Per la terza sezione penale, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e rileva come il Trust non può considerarsi persona estranea al reato perché manca in radice il carattere di alterità rispetto alla sfera di disponibilità dell'indagato. Per l'ordinanza impugnata la particolare posizione del guardiano - soggetto, peraltro, molto vicino ai disponenti - renderebbe di fatto il Trust svuotato di contenuto e piegato alla volontà dei disponenti, che liberamente tramite il guardiano, potevano con facilità disporre ed estromettere l'odierno ricorrente.