È nulla l’ipoteca quando la cartella di pagamento è stata notificata più di un anno prima dell’iscrizione. È sempre necessario il rispetto del contraddittorio con il contribuente, anche se non è necessaria l’intimazione di cui all’art. 50 del dpr 602/1973.
Inoltre, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o omincomprensive e la suddetta contestazione, va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 18964 dell’11 settembre 2020, ha accolto il ricorso di un contribuente che aveva ricevuto un avviso di iscrizione ipotecaria relativo a cartelle notificate più di un anno prima.