Legittimo l’accertamento induttivo a carico della società di costruzione che, oltre ai valori Omi si basi su una gestione antieconomica dei cantieri, sullo scostamento tra le somme prese a mutuo e quelle dichiarate e vendite di immobili identici con oscillazioni di prezzo ingiustificate.
Inoltre il disconoscimento della scrittura privata fa venir meno la pretesa dell’amministrazione finanziaria su di essa fondata senza necessità di proposizione della querela di falso. Infatti, la parte nel cui confronti venga prodotta una scrittura privata può optare tra la facoltà di disconoscerla e la possibilità di proporre querela di falso, essendo diversi gli effetti legati ai due mezzi di tutela: la rimozione del valore del documento limitatamente alla controparte o erga omnes. Nel caso di disconoscimento, la mancata proposizione dell’istanza di verificazione equivale a una dichiarazione di non volersi avvalere del documento e impone al giudice di non tenerne conto ai fini della decisione.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 7689 del 6 aprile 2020, ha respinto il secondo e il terzo motivo presentati da una immobiliare contro l’atto impositivo con il quale l’amministrazione chiedeva le maggiori imposte. Accolto invece il motivo di ricorso relativo all’accertamento analitico su un’unica operazione immobiliare basata sull’utilizzo del contratto preliminare.