In tema di reati tributari, è legittimo il sequestro funzionale alla confisca diretta e per equivalente sulle somme giacenti sul conto corrente dell’imputato ivi affluite anche successivamente al momento della commissione dei reati: in tal caso, infatti, per garantire l’apprensione dell’intero profitto del reato rappresentato dal risparmio di spesa dovuto al mancato pagamento delle imposte, è soggetto a sequestro anche il denaro depositato dopo le scadenze tributarie.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 11277 del 2 aprile 2020, ha respinto il ricorso presentato da un piccolo imprenditore di Imperia accusato di aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 74/2000.