In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito.
È quindi valido l’appello con cui il contribuente pur riportando nel ricorso di aver riproposto i motivi d'opposizione all'accertamento ha, altresì, evidenziato la correlazione degli stessi con i dati della contabilità, ritenuta regolare, e ne ha specificato la valenza, circostanza che consentiva al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 7593 del 30 marzo 2020 con cui è stato accolto il ricorso di alcuni contribuente con rinvio della controversia alla Ctr che dovrà decidere l’appello nel merito.