E’ legittima la condanna per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per il legale rappresentante di una società che deduce dal reddito costi a fronte di fatture false perché emesse in relazione a ristrutturazioni fittizie di immobili aziendali mentre i lavori risultavano compiuti sull’immobile di proprietà dei soci.
Anche il professionista che abbia fatto da tramite tra l’imputato e l’architetto di sua fiducia, incaricato della direzione e progettazione dei lavori, risponde a titolo di concorso nel reato per aver indicato ai fornitori delle prestazioni modalità, soggetti, causali e destinatari della fatturazione.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 10916 del primo aprile 2020, ha respinto il ricorso del legale rappresentante di una società e del professionista coimputato.