In tema agevolazioni prima casa, ai fini della individuazione di una abitazione di lusso, nell'ottica di escludere il beneficio, la superficie utile deve essere determinata guardando alla utilizzabilità degli ambienti a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito, il parametro idoneo a esprimere il carattere lussuoso di una abitazione. Ne consegue che il concetto di superficie utile non può restrittivamente identificarsi con la sola superficie abitabile, dovendo il Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072, articolo 6, essere interpretato nel senso che è utile tutta la superficie dell’unità immobiliare diversa dei balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto macchine e che nel calcolo dei 240 mq rientrano anche i soppalchi.
Inoltre perde le agevolazioni anche chi acquista un appartamento dotato delle caratteristiche “di lusso” anche se poi questo viene diviso in due o più unità, prive in sé di tale caratteristica.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 29643 del 14 novembre 2019, ha respinto il ricorso di una contribuente.