Sono utilizzabili ai fini dell’accertamento fiscale le dichiarazioni rese dal contribuente in casa sua o in locali a uso promiscuo anche quando l’ispezione non sia stata autorizzata dalla Procura. Ciò in quanto l’inutilizzabilità riguarda solo le prove dirette, non invece quegli elementi che nell’accesso trovano solo una mera occasione come nel caso delle dichiarazioni del contribuente che potrebbero essere raccolte benissimo altrove.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 612 del 15 gennaio 2020, ha respinto il ricorso di un piccolo imprenditore che esercitava la sua attività di panificatore in locali attigui all’abitazione del padre.