In tema di società non operative, l’applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 30 della l. n. 724 del 1994 deriva necessariamente (fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente) dal mancato superamento del cd. "test di operatività dei ricavi" e non è esclusa, di per sé sola, dalla circostanza che la società svolge, nel rispetto del proprio statuto, attività di carattere indubbiamente commerciale, di natura alberghiera, per la quale ha ottenuto licenza e redige bilancio annuale.
A tal fine spetta al contribuente dimostrare le condizioni obiettive di carattere straordinario che possono consistere in effettive e avverse condizioni di mercato.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 31626 del 4 dicembre 2019, ha respinto il ricorso di una società che gestiva un albergo in una località balneare.