In tema di accertamento delle imposte, l’Agenzia delle entrate può adottare, in via di autotutela sostitutiva, atti modificativi di precedenti statuizioni favorevoli al contribuente risultate erronee, anche in caso di assenza di elementi sopravvenuti, in quanto, in ambito fiscale, tale potere va riguardato in un'ottica protesa a salvaguardare il soddisfacimento dell'interesse pubblico a reperire le entrate tributarie legalmente accertate.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 31467 del 3 dicembre 2019 con cui ha rigettato il ricorso di una società e dei rispettivi soci confermando la legittimità di un avviso di accertamento emesso in via di autotutela sostitutiva per un errore di calcolo dei componenti positivi commesso nel primo atto.