La sola domanda di ammissione al concordato preventivo basta a scriminare il liquidatore per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per il mancato versamento delle ritenute: ciò perché, in applicazione di un orientamento sviluppatosi in sede civilistica (cfr. Cass. 18729/2018) la decorrenza degli effetti dell’ammissione al concordato preventivo, tra cui la moratoria generale dei debiti d’impresa, retroagisce al momento della domanda e il legale rappresentante della società risulta scriminato ex articolo 51 Cp dall’aver agito nell’adempimento di un dovere, vale a dire non effettuare pagamenti in violazione della par condicio creditorum.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 36320 del 22 agosto 2019 con cui ha accolto il ricorso del liquidatore di una srl annullando l’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal Gip in relazione al reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. 74/2000 e confermata dal Tribunale del Riesame.