Ai fini della misura cautelare del sequestro preventivo in relazione al reato di omessa presentazione della dichiarazione ex art. 5 del d.lgs. 74/2000, è legittimo l’utilizzo dell’accertamento induttivo basato sullo spesometro integrato e modello 770 da cui risulta l’utilizzo di 12 dipendenti regolarmente retribuiti. Ciò in quanto le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa (cfr. Cass. 30890/2015). Tali elementi, pur non potendo costituire di per sé sole fonte di prova della commissione dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 , hanno un valore indiziario sufficiente ad integrare il "fumus commissi delicti" idoneo, in assenza di elementi di segno contrario, a giustificare l'applicazione di una misura cautelare reale. (cfr. Cass. 26274/2018).
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 36302 del 21 agosto 2019 con cui ha rigettato il ricorso presentato dal legale rappresentante di una cooperativa sociale confermando la misura cautelare del sequestro preventivo diretto o per equivalente.