La sola domanda di ammissione al concordato preventivo non fa venir meno il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per il mancato versamento del debito IVA scaduto, a meno che non sia contestualmente intervenuto un ordine del Tribunale di non pagare i creditori, fra cui il fisco, per i debiti antecedenti la procedura. Ciò in quanto non assume rilevanza né sul piano dell'elemento soggettivo, né su quello della esigibilità della condotta, la mera presentazione della domanda di concordato preventivo.
Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza n. 16776 del 17 aprile 2019, con cui ha respinto il ricorso del legale rappresentante di una srl confermando la misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei saldi di conto corrente e di beni immobili nella disponibilità dell’indagato.