Non è riconosciuta la riduzione della tariffa rifiuti in Campania per il 2010, qualora la crisi e le disfunzioni della raccolta siano state accertate per il 2009 con sentenza passata in giudicato.
Inoltre non è sufficiente il riferimento ad un ‘fatto notorio' della crisi dei rifiuti in Campania: infatti il diritto alla riduzione presuppone l'accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi dell'art. 59, co.4, d.lgs. 507/93.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 3265 del 5 febbraio con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente del Comune di Napoli.