L'istituzione di un "trust" cd. "autodichiarato" è riconducibile alla donazione indiretta ed è soggetto all'imposta in misura fissa, atteso che la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta, però, alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale.
Con questa motivazione la Cassazione, con ordinanza 31445 del 5 dicembre ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate annullando definitivamente l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro.