Il diritto all'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma primo, Tariffa Parte Prima allegata al Dpr. 131/86 (in forza del quale se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni) presuppone che il trasferimento nel triennio abbia ad oggetto l'intero compendio immobiliare acquistato in regime agevolato, e non, salva l'allegazione e la dimostrazione di impedimento al trasferimento integrale per causa di forza maggiore, una parte soltanto di esso; di conseguenza la cessione parziale di tale compendio determina la decadenza totale dalla agevolazione, e non la mera riduzione quantitativa di quest'ultima in ragione della parte trasferita.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 29153 del 13 novembre con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.