Deve escludersi che possa essere ripreso a tassazione nell’ambito dei redditi diversi il corrispettivo per la costituzione del diritto reale di superficie su terreni agricoli posseduto da una persona fisica da più di 5 anni, a favore della società che deve realizzarvi impianti fotovoltaici.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 26143 del 18 ottobre con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate che aveva recuperato a tassazione Irpef il corrispettivo percepito dalla contribuente per la cessione del diritto di superficie di durata trentennale.
La plusvalenza del diritto di superficie è, infatti, soggetta a tassazione come “reddito diverso”:
In tal modo è stata respinta la tesi dell’Agenzia delle entrate la quale aveva ritenuto cheo, non essendovi una definitiva compressione del diritto di proprietà, la concessione di un diritto di superficie per trent’anni produce effetti economici assimilabili a quelli derivanti dalla concessione di un diritto personale di godimento.
Tale interpretazione è stata, del resto, avallata dalla stessa Agenzia delle entrate con circolare 6/E del 2018 e dalla precedente Cass. n. 15333/2014.