Sul rilievo che il reato di cui all'articolo 11 dlgs, n. 74 del 2000 è integrato dall'uso di mezzi fraudolenti per occultare i propri o altrui beni al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, delle sanzioni e relativi interessi e che tra tali mezzi fraudolenti vi sono anche le condotte che riguardano specificamente la possibilità di sottoporre ad esecuzione forzata i beni della società, è stato ritenuto che l’operazione di aumento di capitale con cui si determina di fatto la sottrazione dell’azienda (nel caso di specie centro commerciale), principale asset economico della srl, alla garanzia del debito tributario, fa scattare il reato di sottrazione fraudolenta a carico dell’amministratore, giustificando la misura del sequestro preventivo del capitale sociale.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 46975 del 16 ottobre con cui ha rigettato il ricorso degli amministratori di una srl confermando il sequestro preventivo della restante parte del capitale sociale della srl per i reati di cui agli articoli 4 e 11 del d.lgs 74 del 2000.
Nel caso di specie la strategia delle indagate era quella di provvedere al depauperamento della società debitrice di imposta (tanto da far scattare anche l’incriminazione per il reato di dichiarazione infedele) attraverso la costituzione di più società, ovvero un complesso meccanismo di scatole cinesi.
In particolare sotto la lente degli investigatori era finita un’operazione di aumento del capitale di un’altra società con conferimento di un centro commerciale, principale asset della srl, al fine di sottrarlo alla garanzia del debito tributario: il tutto spostando la disponibilità del bene ad un’altra società fittiziamente costituita (in quanto controllata dai medesimi soggetti).
Sul punto si ricorda che commette il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chi compie atti simulati idonei ex ante a rendere inefficace l'attività di recupero del fisco: ciò vale anche se non esiste in quel momento una procedura di riscossione in corso, ma soltanto un debito tributario già maturato, trattandosi di un reato di pericolo e non di danno (cfr. da ultimo Cass. 44451/2017).
La fattispecie delittuosa costituisce reato “di pericolo” e non più “di danno” e l’esecuzione esattoriale, quindi, non configura un presupposto della condotta illecita, ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare. Ai fini della perfezione del delitto, pertanto, è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche parzialmente) la procedura di riscossione - idoneità da apprezzare con giudizio ex ante - e non anche l’effettiva verificazione di tale evento (vedi Cass.: Sez. III, 9.4.2008, n. 14720; Sez. V, 26.2.2007, n. 7916 e Sez. III, 18.5.2006, n 17071 e, da ultimo 38834/2018).