L'obbligo di monitoraggio fiscale, relativo agli investimenti e le attività di natura finanziaria all'estero, riguarda anche le somme di denaro, provento di reato, depositate su conti correnti di banche estere sui quali non sono stati effettuati movimenti e ciò in quanto l'art. 6 del DL 167/1990 prevede - con presunzione "iuris tantum" - la fruttuosità (a tasso di legge) delle somme depositate all'estero e, quindi, la loro conseguente redditività fiscale, né a tale regola osta il principio "nemo tenetur se detegere", essendo l'obbligo in questione espressione del principio costituzionale di capacità contributiva ex art. 53 Cost., da ritenersi prevalente rispetto all'esigenza di tutelare l'autore di un reato.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 15608 dello scorso 14 giugno con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.