In tema di accertamento delle imposte sui redditi, sebbene l’art. 38, comma 4 del DPR n. 600 del 1973, preveda che l’Ufficio possa, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente con riferimento esclusivo alle persone fisiche, l’onere della prova della attribuibilità dei redditi percepiti all’attività imprenditoriale, come tale esclusa dall’ambito di operatività della indicata norma, spetta al contribuente.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 8084 dello scorso 3 aprile con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.