In tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest'ultimo.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 8914 dello scorso 11 aprile con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.